Studio Legale Vicinitas – Resta Informato
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Concorsi Pubblici – Quesiti Erronei o Ambigui
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Talvolta anche una singola, apparentemente innocua, risposta in uno scritto rischia di compromettere gli esiti della prova ed il futuro del candidato intenzionato a partecipare con successo ad un concorso pubblico. Se da un lato una buona preparazione è essenziale, quid iuris nel caso in cui un quesito di concorso a risposta multipla sia malposto, non univoco, mal formulato, ambiguo o travisabile?
E ancora, cosa succede nel caso in cui l’Amministrazione si dovesse accorgere solo successivamente, magari al termine delle prove e quando già i provvedimenti di ammissione sono stati deliberati, che un quesito formulato dallo stesso ente pubblico o la relativa risposta attributiva di punteggio fosse erronea o ambigua in partenza?
La situazione può essere analizzata da due punti di vista. Candidato A e Candidato B.
Il candidato A non ha passato lo scritto e non ha raggiunto la soglia di punteggio a causa del quesito errato.
Il candidato B, al contrario, ha superato lo scritto grazie al quesito malposto, che gli ha consentito di acquisire quei punti in più necessari per il superamento della prova.
Ora, il candidato A ha tutto l’interesse possibile a far rilevare tempestivamente, in autotutela con un’apposita istanza o ricorrendo al TAR, l’erroneità del quesito. Ciò potrebbe essere essenziale per accedere alle fasi successive della procedura.
Viceversa, il candidato B ha interesse a mantenere il punteggio acquisito grazie a quella domanda (erronea) che verosimilmente gli ha consentito di passare alla fase orale o finanche di accedere in graduatoria.
In sostanza, se il candidato A ha interesse a modificare lo status quo, il candidato B – ovviamente – ha l’opposto interesse a mantenerlo.
Solo in un mondo perfetto l’Amministrazione non sbaglia mai, mondo che non è certo il nostro.
In questa situazione, l’ente pubblico che ha indetto il concorso potrebbe avere non pochi grattacapi nell’adozione dei relativi provvedimenti di autotutela, con i quali tenterà di correggere il proprio operato.
Se accoglie la domanda del candidato A tardivamente, magari a graduatoria o selezione già compiuta, ed annulla il quesito per tutti i candidati, sottraendo i relativi punteggi, il candidato B vedrebbe di certo lesa la propria posizione acquisita e consolidata grazie a quel medesimo quesito, e certamente ricorrerebbe al TAR.
Viceversa, ove decidesse di non annullare il quesito, il candidato A avrebbe tutto l’interesse a proporre ricorso al TAR, al fine di ottenere la rimodulazione del proprio punteggio ad accedere alle successive fasi.
In materia di concorsi pubblici, data la molteplicità di candidati e dunque di situazioni potenzialmente assimilabili, sembra quasi superfluo sottolineare il peso di eventuali determinazioni in autotutela dell’Amministrazione o decisioni del Tribunale. Non per uno, ma bensì per molti candidati, che a loro volta potrebbero presentare ricorso.
Partiamo da un dato essenziale.
L’Amministrazione deve agire in vista dell’interesse pubblico e del minor dispendio di energie, risorse e denaro. Anche la gestione di una situazione in cui vi siano quesiti erronei o malposti tiene conto di tali principi. Annullare il quesito per tutti i candidati, con sottrazione di relativi punteggi e sconvolgimento di innumerevoli posizioni acquisite, significa esporsi ad una gran mole di ricorsi, denotandosi la piena inefficienza dell’ente. Se tanti candidati hanno beneficiato di quel punteggio in più, anche se in via erronea, l’ente pubblico dovrebbe evitare l’annullamento in autotutela del quesito, semmai concedendo quel medesimo punteggio a coloro che non ne hanno beneficiato, a garanzia della par condicio concorsuale.
A corollario di tali dissertazioni, richiamiamo due sentenze, esplicative dell’una e dell’altra posizione.
La prima si adatta all’esempio del candidato A, il quale forniva risposta errata al quesito (a sua volta erroneo), non conseguendo il relativo punteggio che gli avrebbe consentito di accedere alla graduatoria o alle fasi successive della procedura. Ricordano i giudici (Consiglio di Stato, Sez. III, 14/07/2023, n. 11857) che dalla ravvisata ambiguità di uno o più quesiti discende l’obbligo per l’Amministrazione di procedere alla riformulazione della graduatoria, previa rimodulazione del punteggio conseguito dal candidato ricorrente.
Dunque, fermo restando che il giudice dovrà innanzitutto valutare se uno o più quesiti possano definirsi erronei o ambigui tanto da non poter essere individuata una risposta corretta, nel caso di specie l’ente pubblico è stato chiamato alla rimodulazione in melius del punteggio del ricorrente, consentendo al candidato l’accesso alla graduatoria (in tal caso, si trattava di una prova selettiva per accesso ad un corso di laurea).
La seconda sentenza aderisce all’esempio del candidato B. Il concorsista superava lo scritto grazie al quesito erroneo, fornendo risposta presumibilmente esatta e conseguendo il relativo punteggio. Solo in un secondo momento, oltre due mesi dopo lo svolgimento della prova scritta, quando ormai le aspettative del candidato si erano di fatto consolidate, l’Amministrazione rettificava in autotutela gli esiti della prova scritta del candidato, in ragione della ravvisata erroneità del quesito formulato. In tale ipotesi, i giudici (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 04/08/2023, n. 13111) accoglievano il ricorso della candidata, ravvisando la carenza di motivazione del provvedimento di rettifica adottato dall’ente procedente a discapito della posizione della ricorrente e dell’affidamento da essa maturato.
Il Collegio in tale occasione richiamava il seguente principio: i provvedimenti di autotutela in materia concorsuale, specie nel caso in cui risultino già concluse ulteriori fasi della procedura (ad esempio, le successive prove orali o addirittura l’emanazione della graduatoria finale) necessitano di una motivazione rafforzata e non possono concretizzarsi nel mero ripristino della legalità, dovendosi dimostrare la loro tempestività e l’adeguata ponderazione dell’interesse pubblico con la posizione di affidamento del candidato che, nel caso di specie, era risultato primo nella graduatoria finale.
In sostanza, in entrambi i casi il ricorso si è rivelato a dir poco essenziale per la tutela delle ragioni di entrambi i candidati.
Vorrei concludere con un inciso, ad uso e consumo dei candidati interessati a partecipare ad un concorso pubblico. A fronte di quesiti erronei o travisabili, se un candidato propone ricorso e questo viene accolto dal Tribunale, gli effetti della sentenza fanno stato unicamente tra le parti.
Difficilmente l’ente pubblico procederà di sua sponte al ricalcolo dei punteggi di tutti i candidati che potrebbero essere stati danneggiati dal quesito erroneo, specie ove il numero di partecipanti sia elevato.
È necessario, quindi, che il candidato interessato ad ottenere la propria rivalutazione si attivi a sua volta con un ricorso o con una apposita istanza/diffida nei confronti dell’Amministrazione procedente, tutelando le proprie ragioni connesse alla procedura e difendendo strenuamente il proprio futuro.
Ultimo Aggiornamento: 18 settembre 2023
Autore: Avv. Federico Canonici
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